In tema di responsabilità sanitaria, ove sia accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l’errore medico abbia anticipato o anticiperà la morte del paziente, sarà risarcibile al paziente stesso o, ove la morte sia intervenuta in momento antecedente all’introduzione della lite, agli
eredi “iure hereditario”, solo il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità
della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della
anticipazione
della propria morte, eventualmente predicabile se esistente e soltanto a far data dall’altrettanto
eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
ove, invece, vi sia incertezza sulle conseguenze “quoad vitam” dell’errore medico, il paziente, o i suoi eredi “iure hereditario”, potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle “chance” di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella “chance” alla condotta in rilievo. In nessun caso sarà risarcibile “iure hereditario” un danno da “perdita anticipata della vita”, risarcibile soltanto “iure proprio” ai congiunti quale pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto.
Cass. Sez. 3 - Sent. N. 26851 del 19/09/2023




















