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STUDIO LEGALE AUTERI | RISARCIMENTO MALASANITÀ | MALASANITÀ CATANIA

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DANNI EMENDABILIOMESSA DIAGNOSI MALFORMAZIONE DEL FETOQUANTO TEMPO PER RICHIEDERE IL RISARCIMENTO DANNI PER MALASANITA'?VOCI DANNO RISARCIBILI "IURE HEREDITARIO" E "IURE PROPRIO"Responsabilità Civile - Il medico radiologoResponsabilità Civile - Il medico di turno addetto a diverso reparto

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DANNI EMENDABILI
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DANNI EMENDABILI

Studio Legale Auteri - Malasanità

28-08-2024 12:21

La Cassazione si è espressa in tema di malasanità.Al paziente non può essere imposto un trattamento sanitario/chirurgico per emendare danni prodotti d

OMESSA DIAGNOSI MALFORMAZIONE DEL FETO
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OMESSA DIAGNOSI MALFORMAZIONE DEL FETO

Studio Legale Auteri - Malasanità

26-08-2024 17:30

In tema di responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazione del feto, il danno conseguente all'impossibilità di prepararsi psicologicame

QUANTO TEMPO PER RICHIEDERE IL RISARCIMENTO DANNI PER MALASANITA'?
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QUANTO TEMPO PER RICHIEDERE IL RISARCIMENTO DANNI PER MALASANITA'?

Studio Legale Auteri - Malasanità

22-06-2024 12:29

10 anni, in alcuni casi 5. La Legge Gelli-Bianco ha disposto che la Struttura Sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata risponde ai sensi degli ar

VOCI DANNO RISARCIBILI
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VOCI DANNO RISARCIBILI "IURE HEREDITARIO" E "IURE PROPRIO"

Studio Legale Auteri - Malasanità

06-03-2024 18:16

In tema di responsabilità sanitaria, ove sia accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l’errore medico abbia anticipato o anticiperà la mort

Responsabilità Civile - Il medico radiologo
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Studio Legale Auteri - Malasanità

04-03-2024 17:47

In tema di responsabilità civile derivante dall’esercizio professionale dell’attività sanitaria, il medico radiologo è, al pari degli altri sanitari,

Responsabilità Civile - Il medico di turno addetto a diverso reparto
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Studio Legale Auteri - Malasanità

01-03-2024 11:58

In tema di danno iatrogeno subito da paziente ricoverato in ospedale, la responsabilità del medico non può essere esclusa per il sol fatto che egli fo

OMISSIONI IN CARTELLA CLINICA
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OMISSIONI IN CARTELLA CLINICA

Studio Legale Auteri - Malasanità

24-02-2024 11:54

Le omissioni in cartella clinica rappresentano sia un difetto di diligenza ex art. 1176, 2 comma, cod. civ., sia la possibilità di fare ricorso alla p

DANNO TERMINALE – DANNO CATASTROFALE
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DANNO TERMINALE – DANNO CATASTROFALE

Studio Legale Auteri - Malasanità

22-04-2023 17:59

Danno biologico «terminale»: consiste in un danno da invalidità temporanea, parziale o totale, e si configura in capo alla vittima nell'ipotesi in cui

LESIONI MACROPERMANENTI
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Studio Legale Auteri - Malasanità

19-06-2024 14:53

LESIONI MICROPERMANENTI
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Studio Legale Auteri - Malasanità

17-06-2024 17:50

Le lesioni MICROPERMANENTI sono disciplinate dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni. Nonostante la previsione normativa è inserita nel Codice de

RISARCIBILITA' DANNO MORALE AI PARENTI DELLA VITTIMA
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Studio Legale Auteri - Malasanità

29-03-2024 19:07

INFEZIONI NOSOCOMIALI
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INFEZIONI NOSOCOMIALI

Studio Legale Auteri - Malasanità

12-11-2023 16:14

DANNO ESTETICO
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Studio Legale Auteri - Malasanità

04-11-2023 10:16

Contributo dell'Avv. Enrico Auteri all'evento di formazione professionale per operatori ambiente sanitario. Titolo evento
formazione, studiolegaleauteri, responsabilitaprofessionale, responsabilitamedica, riskmanagement,

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Studio Legale Auteri - Malasanità

07-08-2023 19:02

INIZIO DECORRENZA TERMINI PRESCRIZIONE AZIONE RISARCIMENTO DANNI DA MALASANITA'
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Studio Legale Auteri - Malasanità

29-07-2023 12:04

DANNO DA RITARDO DIAGNOSTICO E APPLICAZIONE DEL CRITERIO EQUITATIVO PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
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Studio Legale Auteri - Malasanità

13-05-2023 11:21

DANNO DA PERDITA PARENTALE
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Studio Legale Auteri - Malasanità

16-04-2023 11:21

DANNO BIOLOGICO INTERMITTENTE
risarcimento, danno, intermittente, sinistro, morte, vita, media,

DANNO BIOLOGICO INTERMITTENTE

Studio Legale Auteri - Malasanità

01-04-2023 10:05

CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA GIUDIZIALE PER RESPONSABILITÀ MEDICA
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CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA GIUDIZIALE PER RESPONSABILITÀ MEDICA

Studio Legale Auteri - Malasanità

23-10-2022 11:05

COSA SI INTENDE PER
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COSA SI INTENDE PER "MALPRACTICE SANITARIA-MEDICA"?

Studio Legale Auteri - Malasanità

23-10-2022 10:27

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INFEZIONI NOSOCOMIALI

12-11-2023 16:14

Studio Legale Auteri - Malasanità

risarcimento, danno, responsabilita, medica, infezione, nosocomiale, nesso, causale,

INFEZIONI NOSOCOMIALI

 La Cassazione si è pronunciata sul tema con la sentenza n.6386 del 2023.


 Ha espresso qual è l’onere probatorio a carico della struttura e/o del medico per essere esente da responsabilità.



 Nel farlo, innanzitutto, ha richiamato una sua stessa pronuncia (Cass. Sez. III, 4864/2021) ove stabiliva che “in applicazione dei principi sul riparto dell’onere probatorio in materia di responsabilità sanitaria, secondo cui spetta al paziente provare il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione, con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare: 


1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l’insorgenza di patologie infettive; 


2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico; di tal che la relativa fattispecie non integra un’ipotesi di responsabilità oggettiva”.


 Rilevano, ancora, nella determinazione della responsabilità della struttura sanitaria il criterio temporale (numero di giorni trascorsi dopo le dimissione dall’ospedale); il criterio topografico (insorgenza dell’infezione nel sito chirurgico interessato dall’intervento in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della c.d. “probabilità prevalente”; criterio clinico (verifica delle necessarie misure di prevenzioni era possibile adottare in ragione della specificità dell’infezione).


 A fronte della prova presuntiva della contrazione di infezione/i nosocomiali da parte del paziente/eredi, la struttura ospedaliera, secondo la Cassazione, dovrà dimostrare:


1. l’indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;


2.     l’indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;


3.     l’indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;


4.     le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;


5.     le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;


6.     la qualità dell’aria e degli impianti di condizionamento;


7.     l’attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;


8.     l’indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell’accesso ai visitatori;


9.     le procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del personale e le profilassi vaccinali;


10.   l’indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;


11.   la sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;


12.   la redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella;


13.   l’indicazione dell’orario della effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio.


 La Cassazione si esprime anche sugli oneri soggettivi.


 Il dirigente apicale: avrà l’obbligo di indicare le regole cautelari da adottarsi ed il potere-dovere di sorveglianza e di verifica (riunioni periodiche/visite periodiche), al pari del CIO;


 Il direttore sanitario: quello di attuarle, di organizzare gli aspetti igienico e tecnico-sanitari, di vigilare sulle indicazioni fornite (art. 5 DEL D.P.R. 128/1069: obbligo di predisposizione di protocolli di sterilizzazione e sanificazione ambientale, gestione delle cartelle cliniche, vigilanza sui consensi informati);


 Il dirigente di struttura complessa (l’ex primario), esecutore finale dei protocolli e delle linee guida, dovrà collaborare con gli specialisti microbiologo, infettivologo, epidemiologo, igienista ed è responsabile per omessa assunzione di informazioni precise sulle iniziative di altri medici o per omessa denuncia delle eventuali carenze ai responsabili.


 Le infezioni nosocomiali rappresentano una percentuale importante di casi di malasanità e la Cassazione con la pronuncia in esame stabilisce delle regole importanti per il contenzioso.